[1]Cooperazione scientifica e tecnologica

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente, in particolare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali (ad es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura e sicurezza alimentare, biotecnologie e sanita' e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi. 2. Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:

  • a)favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi;
  • b)promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunita' scientifiche, centri di ricerca, universita' e industrie;
  • c)incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane;
  • d)rafforzare l'applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del livello di vita. 3. La cooperazione assume le seguenti forme:
  • a)progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo;
  • b)scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico;
  • c)formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilita' e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche;
  • d)altre forme consensualmente convenute dalle parti. 4. Nell'ambito della cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attivita' della cooperazione si basano sui principi di reciprocita', parita' di trattamento e sul reciproco vantaggio e garantiscono una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. 5. La cooperazione da' specifica priorita', tra l'altro, ai seguenti ambiti:
  • a)promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori;
  • b)incoraggiare l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nei programmi/progetti di investimento e di assistenza pubblica allo sviluppo. 6. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica a norma del presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacita'. 7. Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle possibilita' offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art39 · fonte su Normattiva