[1]- Relazione tra il Codice e la Convenzione

[2]1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.

[3]2. Il testo del Codice e la versione piu' recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.

[4]3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art4 · fonte su Normattiva