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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, col quale vengono istituite le scuole i gradi per motoristi navali colle seguenti varianti e aggiunte:

[8]Alla fine del primo comma dell'art. 5 dopo le parole: « navali e meccanici » aggiungere le parole: « e industriali ».

[9]Alle prime due parole del secondo comma dell'art. 5: « Questi ultimi », sostituire le parole: « Gli ingegneri ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 10 dicembre 1925.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Ciano - Belluzzo.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2302~art1 · fonte del testo