Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1927 al 16 dicembre 2009. 1102 parole tolte, 20 parole aggiunte in 44 capoversi.
tolto: Agli organi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi elencati all'art. 13 del nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520) fra le lettere c) e d) aggiungasi « uffici di 1ª classe ».
tolto: Questi uffici sono gestiti da funzionari di ruolo coadiuvati da supplenti oppure da impiegati esecutivi di cui all'articolo 3 del Regio decreto sull'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi (15 agosto 1926, n. 1733).
tolto: Art. 2
tolto: Gli uffici principali e secondari, in caso di riconosciuta necessita', possono essere trasformati in uffici di 1ª classe.
tolto: La trasformazione e' disposta con decreto motivato dal Ministro per le comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.
tolto: Art. 3
tolto: Le disposizioni dei tre ultimi commi, dell'art. 6 del Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, hanno vigore con effetto dal 1° luglio 1924.
tolto: L'ultimo comma dell'art. 14 del citato decreto-legge e' sostituito dal seguente:
tolto: « Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in caso contrario il suo rapporto di servizio e' risoluto, tranne che l'Amministrazione giudichi il ritardo dovuto a straordinarie esigenze di servizio o ad altri eccezionali motivi ».
tolto: All'art. 18 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: « Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie e la opportunita' dei provvedimenti di cui al precedente comma e in ogni altro caso non demandato ad organo speciale, e' riservato al Ministro per le comunicazioni ».
tolto: Al capoverso dell'art. 55 e' sostituito il seguente:
tolto: « L'applicazione di tale tariffa e' limitata a otto viaggi all'anno di corsa semplice per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori ed a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».
tolto: Art. 4
tolto: I titolari degli uffici secondari ed i ricevitori postali telegrafici sono dispensati dal compiere le sostituzioni delle cauzioni comunque costituite e dal prestare i complementi eventualmente dovuti, in base a disposizioni anteriori al 1° luglio 1926. Delle sostituzioni e dei complementi stessi, pero', si tiene calcolo a tutti gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.
tolto: Tali disposizioni sono estese, in quanto siano applicabili, ai gerenti assunti in servizio prima del luglio 1926 nonche' ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed ai gerenti, comunque cessati dal servizio anteriormente alla data del presente decreto.
tolto: Art. 5
tolto: Il termine del 30 giugno 1926 stabilito nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, e' prorogato al 31 marzo 1927.
tolto: Dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del nuovo termine non e' applicabile l'art. 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.
tolto: Il titolare dell'ufficio secondario od il ricevitore postale telegrafico, anche se cessato dal servizio, continua a garantire con la cauzione individuale la propria gestione fino a quando non abbia eseguito i versamenti prescritti dall'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, in una delle forme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.
tolto: A datare da tale epoca subentra la garanzia collettiva della Cassa mutua anzidetta, anche per le gestioni precedenti comprese le eventuali gerenze, nei limiti, e con le forme di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.
tolto: Art. 6
tolto: Per le cauzioni individuali svincolate, di diritto a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, le Amministrazioni, cui spetta cancellare il vincolo cauzionale, sono tenute a provvedervi indipendentemente da ogni altra formalita' entro due mesi dalla esibizione dei titoli da parte degli interessati.
tolto: Art. 7
tolto: Ferme le disposizioni degli articoli 19 e 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, e' parificato, agli effetti delle imposte e tasse, alle Amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.
tolto: Alle domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed ai documenti che le corredano sono applicabili le disposizioni dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.
tolto: La esenzione dalle tasse postali accordate all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, dall'art. 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e' estesa al servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.
tolto: Art. 8
tolto: Nei giudizi attivi e passivi la rappresentanza delle singole gestioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e' affidata al direttore tecnico dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali.
tolto: Art. 9
tolto: I rapporti e le contestazioni per qualsiasi causa, e comunque sorte, relative alle concessioni di pubblicita', di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, ed alla loro esecuzione, sono regolati e definiti:
tolto: a) a norma del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, fra Stato, concessionari e subconcessionari;
tolto: b) a norma dell'art. 8 del Regio decreto-legge stesso, fra concessionari e sub-concessionario, od assuntore, determinandosi che in caso di ricorso gli arbitri delle parti saranno nominati rispettivamente dal concessionario e dal sub-concessionario od assuntore.
tolto: Art. 10
tolto: E' in facolta', del Ministro per le comunicazioni:
tolto: a) di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, in relazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al decreto di sua costituzione. La modificazione e' fatta di concerto col Ministro per le finanze;
tolto: b) di autorizzare il versamento ad un fondo complessivo delle somme di cui alla lettera C dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e degli interessi di cui al successivo articolo 10, salva l'assegnazione di corrispondenti quote ai conti individuali nei casi di chiusura e di totali prelevamenti dai conti stessi, da determinarsi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza con l'approvazione del Ministro.
tolto: Art. 11
tolto: Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 11 dicembre 1927 - Anno VI
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Ciano - Volpi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-12-11;2309~art1 · fonte del testo