Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi, con la seguente modificazione:

[8]L'art. 30 e' sostituito dal seguente:

[9]« Per la ripartizione delle multe e delle ammende saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - JUNG

[14]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-18;231~art1 · fonte del testo