• a)Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 10 del presente Accordo, il confine e' diviso in otto settori. Settore I: da Monte Dolent a Col du Mont; Settore II: da Col du Mont a Col dell'Autaret; Settore III: da Col dell'Autaret a Pian del Colle; Settore IV: da Pian del Colle al Colle delle Traversette; Settore V: dal Colle delle Traversette all'Enciastraja; Settore VI: dall'Enciastraja al Colle del Sabbione; Settore VII: dal Colle del Sabbione al Colle Scarassan; Settore VIII: da Colle Scarassan al mare.
  • b)La sorveglianza ed il controllo dell'intero confine sono effettuati dagli incaricati responsabili dei due Stati. I lavori di manutenzione e di demarcazione saranno eseguiti, in linea di massima e preferibilmente dalla Parte italiana nei settori pari e dalla Parte francese nei settori dispari. La Commissione mista ha, comunque, la facolta', per motivi di opportunita', di fare eseguire detti lavori da una delle Parti in un settore di competenza dell'altra Parte.
  • c)Uno stesso incaricato responsabile di ciascuno dei due Stati puo' essere competente su piu' settori.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art11 · fonte su Normattiva