Gli impegni derivanti dalla presente convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartite come segue: la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte jugoslava e' responsabile per i settori I, III, V e VII; ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine di qualunque settore situati nel proprio territorio per indicare indirettamente la linea di confine.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
