Gli incaricati responsabili possono, per l'applicazione del presente Accordo, transitare liberamente attraverso il confine, a condizione che siano in possesso di documento bilingue, attestante la loro identita' e qualifica, rilasciato dalle Autorita' competenti dello Stato da cui essi dipendono. Il modello di tale documento sara' fissato attraverso ulteriore accordo tra le autorita' amministrative competenti. L'incaricato responsabile stabilisce, nel suo settore, sotto la propria responsabilita', gli ordini di missione necessari al personale incaricato di eseguire i lavori di manutenzione del confine, conformemente alle decisioni della Commissione mista. Le persone menzionate nei commi precedenti possono portare, in franchigia di tutti i diritti e tasse di importazione, gli equipaggiamenti, i carburanti ed i materiali necessari per la loro attivita' e servirsi dei mezzi di trasporto, civili o militari, adeguati, per spostarsi da una parte all'altra del confine comune, a condizione che gli equipaggiamenti, i carburanti ed i materiali non utilizzati, come anche i mezzi di trasporto, siano riportati, alla fine dei lavori, nel territorio dello Stato da cui provengono. Le Autorita' competenti di ciascuno Stato rilasceranno, qualora il caso si verifichi, le autorizzazioni per l'uso dell'uniforme, senza armi, necessarie ai militari dell'altro Stato, per l'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art13 · fonte su Normattiva