Le disposizioni del presente Accordo si applicano con la riserva delle misure che uno dei due Stati potrebbe essere indotto a prendere per motivi di sicurezza nazionale od a seguito di stato di guerra, di proclamazione dello stato d'assedio, di proclamazione dello stato di emergenza o di mobilitazione di uno dei due Stati.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art14 · fonte su Normattiva