Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo d'imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente, nonche' di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o da un suo agente autorizzato dal comandante della nave. I suddetti visti sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art9 · fonte su Normattiva