Dall'entrata in vigore del presente Accordo viene istituita una Commissione mista. Essa comprendera' quattro Membri italiani e quattro Membri francesi e scegliera' il proprio presidente alternativamente tra i Membri italiani e francesi. Ogni delegazione potra' avvalersi degli esperti che reputera' necessari. La Commissione mista potra' autorizzare alcuni dei suoi Membri a corrispondere direttamente tra loro, in vista dell'applicazione del presente Accordo, al fine di assicurarne il buon funzionamento e di coordinare l'attivita' degli incaricati responsabili previsti all'Articolo 10. La Commissione mista terra' le sue sessioni alternativamente in Italia e in Francia; essa si riunira' su richiesta di una delle due delegazioni, almeno una volta all'anno, allo scopo di:
- a)Mettere a punto, di comune accordo e sulla base delle segnalazioni redatte dagli incaricati responsabili, conformemente all'articolo 10 (c), un piano di ripartizione dei lavori che gli stessi incaricati responsabili dovranno eseguire; tale ripartizione dovra' essere operata in modo tale che i lavori assegnati a ciascuno dei due Stati comportino per quanto possibile spese della stessa entita', tuttavia i lavori potranno essere raggruppati ed effettuati da uno dei due Stati per conto dell'altro, quando cio' comporti migliori condizioni economiche;
- b)Pronunciarsi sui rapporti elaborati dagli incaricati responsabili riguardo ai lavori effettuati conformemente all'Articolo 10 (e) e prendere le misure necessarie per assicurare, all'occorrenza, la compensazione delle spese;
- c)Adottare tutte le misure necessarie affinche' la documentazione relativa alla posizione dei termini, alla descrizione ed alla materializzazione del tracciato, sia redatta senza indugi, in particolare per le zone in cui ne sia carente, e sia aggiornata in maniera razionale. - La Commissione mista dovra' ugualmente occuparsi di tutte le difficolta' che potrebbero risultare dall'applicazione del presente Accordo, proponendo alle competenti Autorita' dei due Stati ogni misura per poterle risolvere. Le riunioni della Commissione mista saranno oggetto di processo, verbale, redatto in due originali, uno in italiano e l'altro in francese, da trasmettere ai rispettivi Governi.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
