La Commissione mista prende le sue decisioni all'unanimita'. I problemi per i quali non e' stato possibile pervenire ad un accordo nell'ambito della Commissione saranno sottoposti all'esame dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Stati, i quali ricercheranno la risoluzione delle questioni di comune accordo.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art8 · fonte su Normattiva