La Commissione mista prende le sue decisioni all'unanimita'. I problemi per i quali non e' stato possibile pervenire ad un accordo nell'ambito della Commissione saranno sottoposti all'esame dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Stati, i quali ricercheranno la risoluzione delle questioni di comune accordo.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
