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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con la seguente motivazione:

[8]L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

[9]« Art. 4. - Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorita' marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

[10]« Nell'opera di vigilanza detto Ministero sara' coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni o delle comunicazioni.

[11]« Lo statuto dell'Ente regolera' la funzione didattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo e curera' che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle Commissioni delle singole scuole ».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1934 - Anno XII

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - ACERBO - JUNG -CIANO - ERCOLE.

[16]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-18;232~art1 · fonte del testo