1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 12. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Georgia dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
