1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agii scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica del Kazakistan dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art17 · fonte su Normattiva