1. Le merci originarie della Georgia sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate in Georgia in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 del presente accordo.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art12 · fonte su Normattiva