1. Le merci originarie della Georgia sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate in Georgia in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 del presente accordo.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
