1. Oltre a quanto previsto all'articolo 43, la Comunita' fornisce alla Georgia l'assistenza tecnica necessaria per l'elaborazione e l'applicazione della legislazione in materia di concorrenza, in particolare per quanto riguarda: - gli accordi e le associazioni tra imprese e le pratiche concertate che possono avere l'effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza, - l'abuso di una posizione dominante sul mercato da parte di una o piu' imprese, - gli aiuti di stato che hanno l'effetto di falsare la concorrenza, - i monopoli di stato a carattere commerciale, - le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, - la valutazione e il controllo dell'applicazione delle leggi in materia di concorrenza e i modi per garantirne l'osservanza. 2. Le Parti convengono di consultarsi sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art44 · fonte su Normattiva