1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Georgia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Georgia si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' in particolare ai seguenti settori: leggi e regolamenti che disciplinano gli investimenti delle societa', legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di essere umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare e trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Georgia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinenti; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art43 · fonte su Normattiva