per gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale della Georgia avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Georgia all'OMC.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art46 · fonte su Normattiva