industriale 1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Georgia per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali; - la tutela dell'ambiente; - riconversione del complesso militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art47 · fonte su Normattiva