industriale 1. La cooperazione sara' tesa a promuovere in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know-how; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciati adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di una economia di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art52 · fonte su Normattiva