1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Georgia, dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del Governo della Georgia.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art82 · fonte su Normattiva