1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo dell'Ucraina dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo dell'Ucraina.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
