[1]nel settore dell'energia

[2]1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni.

[3]2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni; formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie o progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali; progetti per una piu' efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art23 · fonte su Normattiva