[1]nel settore dell'energia
[2]1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni.
[3]2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni; formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie o progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali; progetti per una piu' efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
