[1]nel settore minerario
[2]Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:
- a)favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
- b)promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
- c)promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
- d)sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
