[1]nel settore statistico
[2]Le Parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
