Le Parti promuovono, in aggiunta alle attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'UE e l'ASEAN, e conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari e alle politiche rispettive, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, gli scambi di beni e di servizi e, piu' in generale, settori definiti di comune accordo contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art43 · fonte su Normattiva