[1]Statistiche

[2]Le parti si adoperano per promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistiche, comprese la raccolta e la diffusione dei dati statistici, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi, quelli relativi agli investimenti diretti esteri nonche', in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art37 · fonte su Normattiva