[1]in materia di tutela dell'ambiente
[2]1. Nell'avviare le misure di cooperazione previste del presente accordo, le Parti tengono conto della necessita' di preservare gli equilibri ecologici e ambientali.
[3]2. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione al fine di impedire il degrado ambientale; di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di sviluppare, diffondere e scambiare informazioni e esperienze nell'area legislativa relativa all'ambiente, stimolando l'impiego di incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi; di consolidare la gestione ambientale a tutti i livelli istituzionali; di promuovere la formazione di risorse umane, l'educazione ambientale e la realizzazione di progetti comuni di ricerca; di sviluppare canali per la partecipazione sociale.
[4]3. Le Parti danno impulso al reciproco accesso ai programmi in questo campo, secondo le specifiche modalita' di tali programmi.
[5]4. La cooperazione tra le Parti puo' condurre, se opportuno, alla conclusione di un accordo settoriale nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
