[1]Ambiente e risorse naturali

[2]1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti applicabili a entrambe le Parti. 3. Le Parti cercano di proseguire la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente, segnatamente per quanto riguarda:

  • a)la sensibilita' ecologica e la capacita' di applicare le leggi;
  • b)lo sviluppo delle capacita' in materia di cambiamenti climatici ed efficienza energetica con particolare attenzione a ricerca e sviluppo, monitoraggio e analisi dei cambiamenti climatici e dell'effetto serra, programmi di attenuazione dell'impatto e di adattamento;
  • c)lo sviluppo delle capacita' per la partecipazione e l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali, comprese la biodiversita', la biosicurezza e la CITES;
  • d)la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compreso lo sviluppo delle capacita' per quanto riguarda i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
  • e)la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
  • f)l'ambiente costiero e marino, la conservazione, l'inquinamento e il controllo del degrado;
  • g)la partecipazione locale alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile;
  • h)la gestione del suolo e del territorio;
  • i)l'adozione di misure volte a combattere le nebbie inquinanti. 4. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art27 · fonte su Normattiva