nel settore della pesca in considerazione dell'importanza socio-economica dei rispettivi settori della pesca, le Parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art35 · fonte su Normattiva