[1]dei dati

[2]1. Le Parti convengono di garantire un livello elevato di protezione per il trattamento dai dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunita'.

[3]2. A tal fine, le Parti tengono conto delle norme contenute nell'allegato, che fa parte integrante del presente accordo.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art51 · fonte su Normattiva