[1]dei dati
[2]1. Le Parti convengono di garantire un livello elevato di protezione per il trattamento dai dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunita'.
[3]2. A tal fine, le Parti tengono conto delle norme contenute nell'allegato, che fa parte integrante del presente accordo.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
