[1]1. Se il trattamento della nazione piu' favorita e' accordato in base alle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma dal presente accordo, esso non si applica alle agevolazioni fiscali che gli Stati membri o il Messico praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la doppia imposizione o di altre disposizioni in materia fiscale, o della legislazione nazionale in materia fiscale.
[2]2. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, puo' essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione ad opera degli Stati membri o del Messico di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse in base alle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre disposizioni in materie fiscale o della legislazione in materia fiscale.
[3]3. Nessuna disposizione dal presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, deve essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri o del Messico, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la localita' in cui sono investiti i loro capitali.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
