Trasferimento tecnologico e tutela della proprieta' intellettuale Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprieta' intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonche' attivita' congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
Testo vigente dal 23 dicembre 2016
