[1]Scienza e tecnologia

[2]1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

  • a)lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;
  • b)l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
  • c)attivita' comuni di RST;
  • d)attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attivita' RST. 3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art95 · fonte su Normattiva