[1]Modifiche

[2]Il presente Accordo potra' essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell'Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente art. 15.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art16 · fonte su Normattiva