[1]Articolo X: Protocolli aggiuntivi, programmi, emendamenti e revisioni
[2]I. Il presente Accordo potra' essere integrato con Protocolli aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I programmi specifici di attivita' risultati dal presente Accordo o dai corrispondenti Protocolli addizionali saranno elaborati, sviluppati e realizzati dal personale autorizzato dei rispettivi Ministeri della difesa. 3. I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII, e saranno parte integrale del presente Accordo. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto su iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII del presente Accordo.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
