[1]Istruzione scolastica

[2]Nel settore scolastico e dell'istruzione le Parti Contraenti s'impegnano a collaborare per incrementare:

  • a)gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
  • b)gli scambi di docenti ed esperti, nonche' di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l'istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonche' le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art4 · fonte su Normattiva