[1]Cooperazione nel settore dell'istruzione generale
[2]1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione. 2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi Paesi. 3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale. 4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonche' nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche. 5. Entrambe le Parti promuoveranno:
- a)lo scambio dei piu' recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
- b)Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici. 6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:
- a)lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.
- b)L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un. accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricoli di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli. 7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.
Testo vigente dal 26 gennaio 2026
