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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1479, recante norme per l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 1 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2354~art1 · fonte del testo