Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, e sono convalidati i decreti Reali: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, numero 1399, e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 1 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2357~art1 · fonte del testo