Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il conseguimento del diritto alla prestazione, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'Istituto competente di detto Stato determinera' l'importo della prestazione, secondo la propria legislazione, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale Stato.
Testo vigente dal 1 giugno 1977
