Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sara' a carico dell'Istituto competente di tale ultimo Stato.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art11 · fonte su Normattiva