Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sara' a carico dell'Istituto competente di tale ultimo Stato.
Testo vigente dal 1 giugno 1977
