Le legislazioni indicato all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art2 · fonte su Normattiva