1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attivita', o pensionato che abbia diritto all'assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell'altro. Stato contraente. Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona. 2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangono nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell'iscrizione di detto lavoratore nell'assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento. 3. L'estensione e le modalita' dell'assistenza medica concessa dall'Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (paragrafo 1) nonche' dell'assistenza prestata dall'Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (paragrafo 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Cionondimeno, la durata dell'assistenza medica sara' quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui e' iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spettera' ancora all'Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo, casi d'urgenza. 4. Le spese relative all'assistenza indica di cui al presente articolo saranno addebitate all'Istituto competente cui e' iscritto il lavoratore. Gli istituti competenti degli Stati contraenti fisseranno annualmente di comune accordo la somma pro capite da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalita' di rimborso delle spese stesse.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art6 · fonte su Normattiva