1. a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all'articolo 1, le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell'altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarita' della sua legislazione.

  • b)Per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere. 2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all'altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all'articolo 1 potra', a richiesta, riacquistarle in virtu' del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presentera' la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avra' diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sara' stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgera' a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verra' tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art5 · fonte su Normattiva