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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 65 e' aggiunto il seguente comma:

[10]« Possono essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra quattro o piu' ricompense al valore militare delle quali almeno:

[11]tre fra le seguenti: ordine militare di Savoia, medaglia d'oro al valore militare, medaglia d'argento al valore militare;

[12]una fra quelle precedenti o fra le seguenti altre: medaglia di bronzo al valore militare, croce di guerra al valore militare, promozione per merito di guerra ».

[13]All'art. 90 e' aggiunto il seguente comma:

[14]« Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo possono essere applicate anche nei riguardi dei tenenti generali collocati in ausiliaria in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 Anno XVI

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - DI REVEL

[19]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 2 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2373~art1 · fonte del testo