Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo, gli Stati contraenti prenderanno le misure necessarie per migliorare i collegamenti marittimi mercantili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria e per sviluppare ulteriormente i rapporti in questo settore. In particolare:
- a)incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria ai traffici marittimi tra i porti dei due Stati e non ostacoleranno le navi battenti la bandiera dell'altro Stato contraente ad effettuare traffici tra i porti del medesimo Stato e i porti di altri Paesi;
- b)collaboreranno per eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Stati. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di Stati terzi di partecipare ai traffici marittimi tra i porti degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
