Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo, gli Stati contraenti prenderanno le misure necessarie per migliorare i collegamenti marittimi mercantili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria e per sviluppare ulteriormente i rapporti in questo settore. In particolare:

  • a)incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria ai traffici marittimi tra i porti dei due Stati e non ostacoleranno le navi battenti la bandiera dell'altro Stato contraente ad effettuare traffici tra i porti del medesimo Stato e i porti di altri Paesi;
  • b)collaboreranno per eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Stati. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di Stati terzi di partecipare ai traffici marittimi tra i porti degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art4 · fonte su Normattiva