Le Parti contraenti convengono di astenersi da ogni azione di discriminazione di bandiera nel campo della navigazione marittima, come pure da qualsiasi azione discriminatoria tendente a limitare la libera partecipazione delle navi dell'altra Parte contraente ai trasporti marittimi internazionali.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art2 · fonte su Normattiva