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E' convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni: Dopo il quarto comma dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: "I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantita' di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzioni degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantita' di olio ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione". Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2385~art1 · fonte del testo